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Statuto del movimento politico Italia
Cristiana
Art. 1
§1.
Il Movimento Politico "Italia Cristiana” è
un’associazione, nata il 24 Maggio 2002, festa di
S.Maria Ausiliatrice, con il fine di rappresentare
all’interno delle istituzioni le istanze dei cattolici e
delle persone di buon senso, ridando slancio e
credibilità al cattolicesimo politico (ai sensi
dell’art. 36 del Codice Civile).
§2.
Essa ha sede in Roma.
§3.
Potranno essere costituiti altri circoli dipendenti (non
autonomi) in Italia o all’estero, con la supervisione ed
approvazione del
Presidente. I circoli devono essere costituiti da
almeno 10 soci.
Art. 2
Il
Movimento Politico "Italia Cristiana” ha come
riferimento cardine, nella conduzione dell’azione
politica, le linee guida enunciate dalla Dottrina Sociale
Cattolica.
Art. 3
Il
Movimento Politico "Italia Cristiana” rifiuta e
contrasta le ideologie e ogni forma di fanatismo
ideologico in modo particolare quel fondamentalismo
laicista, ferocemente anticristiano.
Art. 4
Il
Movimento Politico "Italia Cristiana” utilizza mezzi e
metodi di propaganda politica
previsti e consentiti, nel rispetto prioritario
della Legge Naturale,
dall’ordinamento giuridico italiano.
Art. 5
Gli iscritti
Soci
Militanti
§1. Sono soci militanti tutti coloro che, raggiunta
la maggiore età, presentati da altro socio militante o
dopo 2 anni di iscrizione come socio cooperatore,
aderiscono alle finalità del Movimento sottoscrivendone
il presente Statuto e eventuali regolamenti, dichiarando
così che ne condividono pienamente lo spirito
associativo, dando piena disponibilità militante per
tutte le iniziative e le necessità del Movimento stesso,
rispettandone la disciplina interna, svolgendo con
diligenza gli incarichi affidatogli e versando la quota
d'iscrizione annuale. Impegnandosi
inoltre
nello
studio e nell’approfondimento della Dottrina Sociale
insegnata dalla Chiesa Cattolica, sia in forma privata
sia attraverso i corsi, le dispense, i suggerimenti, le
conferenze realizzate dal Movimento. Ciascun socio
militante gode del diritto di elettorato attivo e
passivo (ha facoltà di essere eletto o nominato a
cariche interne al Movimento) trascorsi 60 giorni dalla propria iscrizione.
Soci
Cooperatori
§2. Sono soci cooperatori tutti coloro che,
raggiunta la maggiore età, aderiscono alle finalità del
Movimento sottoscrivendone il presente Statuto e
eventuali regolamenti, dichiarando così che ne
condividono pienamente lo spirito associativo, dando
disponibilità militante per le iniziative e le necessità
del Movimento stesso, rispettandone la disciplina
interna e versando la quota d'iscrizione annuale.
Impegnandosi
inoltre
nello studio e nell’approfondimento
della Dottrina Sociale insegnata dalla Chiesa Cattolica,
sia in forma privata sia attraverso i corsi, le
dispense, i suggerimenti, le conferenze realizzate dal
Movimento. Ciascun socio cooperatore gode del diritto di
elettorato attivo trascorsi 120 giorni dalla propria
iscrizione.
Art. 6
Gioventù Cristiana –
Giovani dai 14 ai 26 anni
§1.
Il nucleo giovanile del Movimento Politico “Italia
Cristiana” è denominato “Gioventù Cristiana” e comprende
gli iscritti dai 14 ai 26 anni. Il responsabile di
Gioventù Cristiana è il Segretario Giovanile
Nazionale.
Giovani tra i 18 e i 26 anni
§2.
L’iscritto compreso tra i 18 e i 26 anni ha facoltà di
ricoprire cariche dirigenziali giovanili a livello
nazionale e locale.
Giovani tra i 14 e i 17 anni
§3.
L’iscritto compreso tra i 14 e i 17 anni ha facoltà di
ricoprire cariche dirigenziali giovanili a livello
locale.
Art. 7
Amico del Movimento
Chiunque voglia sostenere il Movimento attraverso aiuti
economici e/o la partecipazione a singole iniziative è
denominato “Amico del Movimento”, non risulta iscritto e
non acquisisce la qualifica di socio.
Art. 8
§1.
Non possono in nessun caso iscriversi al Movimento
coloro che sono iscritti:
a. alla massoneria;
b. ad associazioni segrete;
c. ad altri partiti o movimenti politici;
d. ad associazioni e organizzazioni in contrasto
con la Dottrina Cattolica.
§2.
Nei casi dubbi spetta al Presidente in accordo con il
C.D.N. la decisione sulla compatibilità
dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti.
Art. 9
§1 Il
Socio perde la sua qualifica per:
1°
rinuncia formale, da presentare per iscritto al
Presidente;
2°
dimissione motivata, deliberata dal Presidente nei casi
seguenti:
a. compimento di atti gravi in oggettivo contrasto con
lo spirito e le finalità associative;
b. inosservanza gravemente colpevole dello Statuto;
c. atto pubblico grave contrario alla morale e alla fede
cattolica.
3°
mancato rinnovo.
§2
Contro la decisione del Presidente il Socio può
presentare ricorso scritto con lettera raccomandata r.r.
al C.D.N. entro trenta giorni.
Art. 10
La
quota associativa è decisa annualmente dal Presidente
previa consultazione del C.D.N. e del Segretario
Amministrativo.
Art. 11
Sono
organi Nazionali del Movimento:
a. Il
Presidente.
b. Il
Congresso Nazionale (C.N.).
c. Il
Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.).
d. Il
Segretario Giovanile Nazionale.
e. Il
Segretario Amministrativo.
f. I
Consiglieri.
Art. 12
Il Presidente
§1.
Il
Presidente ha il compito di dirigere e promuovere
l’azione politica del Movimento e di rappresentarlo in
ogni sede. È nominato ogni tre anni con votazione a
scrutinio segreto dalla maggioranza qualificata dei 2/3
del C.N. riunito in prima seduta, dalla maggioranza
assoluta (la metà più uno) nelle successive votazioni.
A parità di preferenze, la graduatoria è determinata
dall’anzianità di iscrizione al Movimento. Convoca e
presiede alle riunioni del C.D.N. di cui è membro.
Esercita i diritti del C.N. e del C.D.N. Nomina uno o
più Vicepresidenti, il Segretario Amministrativo e 3
Consiglieri. Nomina i Coordinatori Regionali e i
Coordinatori Provinciali. Nomina il Segretario Giovanile
Nazionale.
§2.
Allo scadere dell’incarico, il Presidente potrà essere
rieletto o sostituito secondo quanto stabilito
dall’art.11 §1.
§3 In
caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente
– per rinuncia, incapacità, impedimento non temporaneo o
destituzione da parte dei 4/5 del C.D.N. in seguito ad
un procedimento di cui all’art. 8 §1, le relative
funzioni sono svolte provvisoriamente dal
Vicepresidente.
Art. 13
Il Congresso Nazionale
Rappresenta la totalità di tutti i soci. Ha il compito
di eleggere il Presidente. Si riunisce in via ordinaria
ogni 3 anni. Per la partecipazione al Congresso
Nazionale il Socio assente può farsi rappresentare da un
altro Socio attraverso delega scritta. È ammessa una
sola delega per ogni Socio partecipante. Il Congresso
Nazionale, in sede di voto, è validamente costituita con
la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci,
presenti personalmente o per delega.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo
Nazionale
§1 È
composto dal Presidente che ne presiede i lavori, dai
Vicepresindenti, dai Coordinatori Regionali e il
Segretario Giovanile Nazionale. Inoltre fanno parte del
C.D.N. i membri Fondatori (membri a vita del C.D.N.) e i
membri onorari a vita, eletti dal voto unanime del C.N.
tra quei soci che abbiano collaborato in qualche modo
con mezzi significativi, al proseguimento ed al
raggiungimento delle finalità del Movimento o se ne
siano comunque resi benemeriti. Esercita i diritti del
C.N. Il voto dei 2/3 di tutti i membri del C.D.N. può
sfiduciare le decisioni del Presidente. Il C.D.N. si
riunisce in seduta ordinaria ogniqualvolta il Presidente
lo ritenga indispensabile o sia richiesto da almeno un
terzo dei componenti. Ciascun dirigente può nominare 2
Consiglieri.
§2 I
membri fondatori che lasciano il Movimento in seguito ad
un procedimento di cui all’art. 8 §1 perdono il diritto
di appartenenza come membri a vita del C.D.N..
Art. 15
Il Segretario
Giovanile Nazionale
Il
Segretario Giovanile Nazionale è nominato ogni 3 anni
direttamente dal Presidente tra gli iscritti di età
compresa tra i 18 e i 26 anni. In accordo con il
Presidente, guida l’azione politica militante del nucleo
giovanile Gioventù Cristiana. Partecipa alle riunioni
del C.D.N., con diritto di voto. Esercita i diritti del
C.N. Nomina i segretari giovanili provinciali e comunali
e i coordinatori giovanili regionali.
Art. 16
Il Segretario
Amministrativo
È
nominato dal Presidente, tra tutti i soci. È
responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria
del Movimento. Ha funzioni di ausilio del Presidente e
del C.D.N.. per quanto riguarda l’aspetto patrimoniale.
Partecipa alle riunioni del C.D.N. in qualità di
consulente finanziario senza diritto di voto. Esercita i
diritti del C.N..
Art. 17
I Consiglieri
Sono
nominati da ciascun membro del C.D.N.. Hanno diritto a
partecipare a tutte le riunioni del C.D.N. e di fare
proposte politiche come ospiti e senza diritto di voto.
Art. 18
Il simbolo
È
costituito da uno scudo con la parte sommitale
cuneiforme. Dal vertice partono due rette fino alla metà
di ognuno dei due laterali che suddividono lo scudo in
tre settori: di colore verde e forma triangolare il
settore sulla sinistra, di colore bianco e forma
quadrilatera con i due lati superiori più lunghi dei
due lati inferiori il settore centrale, di colore rosso
e forma triangolare il settore sulla destra. Al centro
nella parte bassa del settore bianco è presente un cuore
sovrastato da una croce di colore rosso. Al di sopra
dello scudo la scritta “ITALIA CRISTIANA” in colore
azzurro. Il tutto chiuso all’interno di un anello
circolare di colore azzurro.
Art. 19
Il
Movimento Politico”Italia Cristiana” pone la propria
azione politica sotto la protezione e al servizio di
S.Maria Ausiliatrice e del Suo Cuore Immacolato.
Art. 20
Il
Movimento è disponibile a dialogare ed eventualmente a
promuovere azioni volte al bene comune con qualunque
persona, gruppo o soggetto politico pur rifiutando
categoricamente ogni tipo di ideologia, poiché la sua
natura è esclusivamente cattolica.
Art. 21
Le
attività del Movimento sono finanziate da:
- le
quote di iscrizioni dei soci;
- i
contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;
- i
contributi pubblici previsti dalla legge;
-
ogni altro provento ammesso dalla legge.
Art. 22
In
caso di scioglimento del Movimento l’utilizzo dei fondi
sarà stabilito dal Presidente in accordo con il C.D.N..
Art.
23
Le
norme del presente Statuto possono essere modificate dal
Congresso Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti.
Roma, 7 Ottobre 2009
S.
Maria Vergine del Rosario
S. Maria Ausiliatrice.
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